La normativa sulla valutazione
Il Regolamento (Ue) 2021/1060 all’art. 44 prevede che l’Autorità di gestione effettui valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità.
L’Autorità di gestione presenta il piano di valutazione al Comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del Programma.
Piano delle Valutazioni